IL CONDOMINIO TRA IL CODICE CIVILE E LE LEGGI SPECIALI
La disciplina del Condominio è il combinato di una serie di fonti normative poichè norme che riguardano il Condominio sono presenti nelle Disposizioni di Attuazione del c.c., nel Codice Civile, in Leggi Speciali ed in altre fonti normative. A seguire sono riportate le fonti principali, ripartite per sezioni.
CODICE CIVILE: LIBRO III - DELLA PROPRIETÀ - TITOLO VII - DELLA COMUNIONE
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I. Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo
o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
I. Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei
partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle
rispettive quote.
I. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior
godimento della cosa.
II. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli
altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
I. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento
della cosa nei limiti della sua quota.
II. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute
nel capo IV del titolo III del libro VI.
I. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione
e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma
delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
II. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la
spesa.
III. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi
da questo dovuti e non versati.
I. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa
comune.
II. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei
partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza
dissenziente.
III. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti
siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione.
IV. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene
eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in
camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
I. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere
formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento
della cosa comune.
II. Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti,
o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore.
I. Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziaria
il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha
approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stato loro comunicata la
deliberazione. L’autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
II. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia
stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
I. Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due
terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo e redditizio il godimento
purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino
una spesa eccessivamente gravosa.
II. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione,
sempre che non risultino pregiudizievole all’interesse di alcuno dei partecipanti.
III. E’ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione
di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove
anni.
IV. L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo
comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la
ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
I. Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità
giudiziaria, le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1105, se la deliberazione è gravemente
pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’articolo 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’articolo 1108.
II. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata
la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziaria può ordinare la
sospensione del provvedimento deliberato.
I. Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore,
ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto
al rimborso.
I. Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione;
l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a
cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.
II. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido
e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine
maggiore, questo si riduce a dieci anni.
III. Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento
della comunione prima del tempo convenuto.
I. Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose
che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.
I. I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione
a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano
notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi
l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.
II. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per l’effetto indicato
dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di
divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
III. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro
confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù
di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o
della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
IV. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione
può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento
nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
I. La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti
corrispondenti alle quote dei partecipanti.
I. Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte
per la cosa comune, le quali siano scadute o scadono entro l’anno dalla domanda
di divisione.
II. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della
cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua
frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.
III. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso
concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli
altri condividenti.
I. Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità,
in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.