IL CONDOMINIO TRA IL CODICE CIVILE E LE LEGGI SPECIALI
La disciplina del Condominio è il combinato di una serie di fonti normative poichè norme che riguardano il Condominio sono presenti nelle Disposizioni di Attuazione del c.c., nel Codice Civile, in Leggi Speciali ed in altre fonti normative. A seguire sono riportate le fonti principali, ripartite per sezioni.
CODICE CIVILE: - CAPO IX - DEL MANDATO
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I. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti
giuridici per conto dell’altra.
I. Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano
anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
I. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del
mandato.
II. I terzi non hanno nessun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi
al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato,
salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni
degli articoli che seguono.
I. Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario
che ha agito in nome proprio, salve i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso
di buona fede.
II. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento,
si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre.
I. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in
esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in bene proprio, purché, trattandosi
di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al
pignoramento, ovvero trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici
registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della
domanda giudiziale diretta a conseguirlo.
I. Il mandato comprende non solo gli atti per il quale è stato conferito, ma anche
quelli che sono necessari al loro compimento.
II. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione,
se non sono indicati espressamente.
I. Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle
parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata
dal giudice.
I. Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con miglior
rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute
che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
I. Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal
mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
II. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote
al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente
ritenere che lo stesso mandante, avrebbe dato la sua approvazione.
I. Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per
un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione,
anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o a ecceduto i limiti
del mandato.
I. Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto
ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
II. La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto dai casi in cui
il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
I. Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse
per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto
fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegate secondo le istruzioni ricevute.
I. In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde
verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone
con le quali ha contratto, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse
essergli nota all’atto della conclusione del contratto.
I. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare con
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno
di essi può concludere l’affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione,
deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni
derivanti dall’omissione o dal ritardo.
I. Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri e se stesso, senza
esservi autorizzato senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde
dell’operato della persona sostitutiva.
II. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario
risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
III. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
IV. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
I. Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite
per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose
presentano segni di deterioramento e sono giunte con ritardo.
II. Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell’articolo
1515.
III. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato
avviso al mandante.
IV. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta
l’incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell’attività professionale
del mandatario.
I. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi
necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a
tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
I. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali
dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico.
I. Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha
conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
I. Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare
per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia
il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un impresa,
non si estingue se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso
delle parti o degli eredi.
I. Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde
dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
II. Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue
per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta
causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del
mandante.
I. La nomina di un nuovo mandatario per uno stesso affare o il compimento di questo
da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in
cui sono stati comunicati al mandatario.
I. La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato
affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza
del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa.
II. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento,
qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
I. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse
comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo
che ricorra una giusta causa.
I. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al
mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta
causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa
provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.
I. Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante,
il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel
ritardo. Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario,
i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza
del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell’interesse
di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
I. Gli atti che il mandatario ha compiuto prima di conoscere l’estinzione del mandato
sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
I. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente
si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.